Infrastrutturazione digitale degli edifici: modificato il decreto 37/08
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre si segnala che il decreto 29/9/22, n. 192 dal titolo “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 -quaterdecies , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. “, ha modificato il decreto 37/08 introducendo importanti novità in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici.
Le novità riguardano gli articoli 1 e 2 del Decreto e introducono il nuovo articolo 5 bis “Adempimenti del tecnico abilitato”. Le modifiche entreranno in vigore il 28 dicembre 2022.
Art. 5-bis Adempimenti del tecnico abilitato 1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.